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Ordinanza — n. 9392/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9392/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9392/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza emessa in data 23 settembre 2025, secondo il rito di cui all'art. 444 cod. proc. pen., il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Salerno ha applicato a Giovanna Pesticcio la pena di anni tre e mesi otto di reclusione ed euro 12.000 di multa per vari reati commessi nel 2020/2021.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9392/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Salerno ha applicato a Giovanna Pesticcio la pena di anni tre e mesi otto di reclusione ed euro 12.000 di multa per vari reati commessi nel 2020/2021.

Parole chiave

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disdetta in periodo di prova protezione dalla disdetta rinuncia a pretese di salario perdita dell'impiego soppressione di prestazioni d'invalidità indennità di buonuscita

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza emessa in data 23 settembre 2025, secondo il rito di cui all'art. 444 cod. proc. pen., il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Salerno ha applicato a Giovanna Pesticcio la pena di anni tre e mesi otto di reclusione ed euro 12.000 di multa per vari reati commessi nel 2020/2021.
art. 129 cod. proc. pen
E' di tutta evidenza che l'imputata ha invece censurato un vizio di motivazione relativo alla sussistenza o meno di una causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PESTICCIO GIOVANNA nato a EBOLI il 08/05/1953 avverso la sentenza del 23/09/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa in data 23 settembre 2025, secondo il rito di cui all'art. 444 cod. proc. pen., il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Salerno ha applicato a Giovanna Pesticcio la pena di anni tre e mesi otto di reclusione ed euro 12.000 di multa per vari reati commessi nel 2020/2021.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Giovanna Pesticcio, per mezzo del proprio difensore avv. Nicola Maria Melchionda, articolando un unico motivo, con il quale denuncia l'omessa valutazione della sussistenza di una causa dì immediato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., essendo la prova del reato consistente in alcune intercettazioni da cui non emergono gravi indizi di colpevolezza, e mancando ogni accertamento circa la falsità delle domande di impiego presentate sulla base del "decreto flussi" del 2020.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, trattandosi di impugnazione proposta avverso una sentenza di applicazione della pena, pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.. Tale norma, introdotta dall'art. 1, comma 50, legge n. 103/2017, limita la ricorribilità in cassazione delle sentenze emesse ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ai «motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza».

E' di tutta evidenza che l'imputata ha invece censurato un vizio di motivazione relativo alla sussistenza o meno di una causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Deve perciò applicarsi il principio dettato da questa Corte, secondo cui «In tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate.» (Sez.

F, ordinanza n. 28742 del 25/08/2020, Rv. 279761; vedi anche Sez. 2, n.4727 del 11/01/2018, Rv.272014; Sez.6, n. 1032 del 07/11/2019, Rv.278337).4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 febbraio 2026 Il Consigliere estenso