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Ordinanza — n. 9389/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against parole denial due to lack of jurisdiction to re-evaluate facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9389/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court ignored his regular conduct and favorable treatment team evaluations while relying on generic information about his distant criminal past. The court rejected this, ruling that the Supreme Court lacks jurisdiction to substitute its own factual assessment for the trial judge's unless a specific procedural defect exists.

Regesto Legislator

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Art. 606 cod. proc. pen.; The Court of Cassation cannot substitute its own evaluation of facts or social danger for the trial judge's unless a specific procedural defect is present.

Parole chiave

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parole supervision appeal social danger assessment jurisdictional limits procedural defect review inadmissible appeal pericolo di reiterazione riabilitazione procedura di revisione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 606 cod. proc. pen.
309/1990, e per avere egli chiesto a questa Corte, di fatto, una diversa valutazione circa la sussistenza della sua pericolosità sociale, in contrasto con i principi giurisprudenziali, secondo cui la corte di legittimità può solo verificare la sussistenza di uno dei vizi previsti dall'art. 606 cod.
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997
Dessimone, Rv. 207944
6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n.
sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
art. 606 cod. proc. pen
309/1990, e per avere egli chiesto a questa Corte, di fatto, una diversa valutazione circa la sussistenza della sua pericolosità sociale, in contrasto con i principi giurisprudenziali, secondo cui la corte di legittimità può solo verificare la sussistenza di uno dei vizi previsti dall'art. 606 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997
Dessimone, Rv. 207944
6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n.
sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIOVINAZZO RAFFAELE nato a POLISTENA il 13/10/1984 avverso l'ordinanza del 08/10/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Raffaele Giovinazzo, per mezzo del suo difensore avv. Gregorio Cacciola, ha proposto ricorso contro l'ordinanza emessa in data 08 ottobre 2025 con cui il Tribunale di sorveglianza di Catania ha respinto la sua richiesta di concessione della misura della semilibertà, ritenendola non idonea al raggiungimento degli obiettivi di rieducazione e recupero sociale del detenuto, non avendo egli avviato alcuna revisione critica e risultando ancora pericoloso, in quanto tuttora intraneo alla cosca di 'ndrangheta di sua appartenenza; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, per non avere l'ordinanza tenuto conto del comportamento regolare da lui tenuto durante la lunga detenzione già patita, dimostrativo quanto meno dell'inizio di un concreto percorso rieducativo, avendo egli espiato le pene irrogate per i reati ostativi, come riconosciuto dall'ordinanza stessa, e riportato valutazioni favorevoli da parte della équipe trattamentale, circa la sua disponibilità ad una revisione critica del suo passato criminale, fondando invece il giudizio di pericolosità su note informative generiche e riferite al lontano passato del ricorrente stesso; ritenuto che il ricorso sia inammissibile per la sua manifesta infondatezza, avendo il Tribunale respinto l'istanza con una motivazione non manifestamente illogica, deducendo la pericolosità del ricorrente dall'ancora attuale appartenenza ad un sodalizio criminoso, in ragione della quale è tuttora sottoposto ad un procedimento penale per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990, e per avere egli chiesto a questa Corte, di fatto, una diversa valutazione circa la sussistenza della sua pericolosità sociale, in contrasto con i principi giurisprudenziali, secondo cui la corte di legittimità può solo verificare la sussistenza di uno dei vizi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., ma non può sostituire alla valutazione espressa dal giudice di merito, se non viziata, una propria, diversa valutazione dei fatti o della loro gravità (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; I

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 febbraio 2026 Il Consigliere e