Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 9386/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses confiscation appeal due to lack of standing for heirs to challenge temporal causation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9386/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeals filed by the heirs of Angelo Conigliaro inadmissible. The heirs argued that the confiscation violated the temporal link between the suspect's dangerousness and asset acquisitions, citing a recent Supreme Court ruling. The court rejected this because only the original suspect can challenge the applicability of the measure, not third parties, and the heirs lack standing to raise this specific issue.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; In cases of preventive confiscation targeting assets allegedly held by a third party, only the original suspect may challenge the applicability of the measure, excluding heirs from raising the temporal causation defect.

Parole chiave

Generato dall'IA
preventive confiscation lack of standing temporal causation heirs of suspect Italian criminal procedure reati contro il patrimonio occultamento di beni confisca di valori patrimoniali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, Spinelli
Sez. U, n. 30355 del 27/03/2025, Putignano
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RANDAZZO FILIPPA nato a CARINI il 11/07/1938 CONIGLIARO PAOLO nato a CARINI il 17/01/1964 CONIGLIARO GABRIELLA nato a CARINI il 05/09/1970 CONIGLIARO ROSALIA nato a CARINI il 10/10/1956 CONIGLIARO ANNA nato a CARINI il 01/01/1959 BADALAMENTI NINFA nato a PALERMO il 05/10/1964 CONIGLIARO ANGELO nato a CARINI il 06/04/1990 CONIGLIARO GIANFRANCO nato a CARINI il 20/01/1994 avverso il decreto del 16/05/2012 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Filippa Randazzo, Paolo Conigliaro, Gabriella Conigliaro, Rosalia Conigliaro, Anna Conigliaro, Ninfa Badalamenti, Angelo Conigliaro e Gianfranco Conigliaro, per mezzo del loro difensore avv. Raffaele Bonsignore, hanno proposto ricorso contro il decreto emesso in data 16 maggio 2012 dalla Corte di appello di Palermo, con cui è stato confermato il decreto di applicazione della misura di prevenzione a carico di Angelo Conigliaro nato il 21/10/1935, con confisca dei suoi beni, decreto a loro notificato in qualità di eredi del proposto, deceduto nelle more del procedimento di impugnazione avverso la confisca; rilevato che i ricorrenti deducono il vizio del provvedimento per la violazione del presupposto della correlazione temporale e causale tra la pericolosità del proposto e gli acquisti da lui compiuti, alla luce della sentenza Sez.

U, n. 4880 del 26/06/2014, Spinelli, che ritiene confiscabili solo i beni acquistati nel periodo di perimetrazione di tale pericolosità, mentre nel provvedimento impugnato sono stati confiscati beni acquistati tra gli anni '60 e gli inizi degli anni '90, pur essendo stato indicato un periodo di pericolosità qualificata solo tra il 2003 e il 2007, anni in cui sarebbero stati commessi reati capaci di produrre reddito, senza alcuna verifica che tali beni siano stati acquistati in epoca di accertata pericolosità, o con denaro di provenienza illecita; rilevato che, con memoria depositata in data 10/02/2026, i ricorrenti hanno ribadito la sussistenza dei vizio lamentato, oltre ad evidenziare la tempestività del loro ricorso; ritenuto che il ricorso sia inammissibile per la carenza di legittimazione dei ricorrenti a sollevare la questione proposta, alla luce della sentenza Sez.

U, n. 30355 del 27/03/2025, Putignano, secondo cui «In caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest'ultimo può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità dei beni confiscati, senza poter prospettare l'insussistenza dei presupposti applicativi della misura, deducibile soltanto dal proposto», in quanto il motivo di ricorso attiene esclusivamente all'insussistenza dei presupposti applicativi della misura della confisca; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, e che debba invece essere omessa la loro condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, prevista dall'art. 616 cod. proc. pen., perché la estrema brevità del tempo trascorso tra il deposito della sentenza Sez.

U, n. 30355 del 27/03/2025, Putignano, e la presentazione del ricorso, e la conseguente difficoltà di approfondire il nuovo principio stabilito dalla Suprema Corte, impongono di ritenere, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale, che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità»;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso i