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Ordinanza — n. 9383/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against preventive measure violation conviction due to lack of specific intent and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9383/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Domenica Cala inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. Cala argued that the preventive measure was invalid because her detention since 2014 should have been re-evaluated and that she lacked specific intent to evade controls. The court rejected these claims, noting the new argument was raised for the first time at the appellate level and that her actions demonstrated general intent rather than specific intent to violate the residence obligation.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 99, comma 2, cod. pen.; The Court of Cassation cannot substitute its own opinion on the facts or evaluate the necessity of specific intent for preventive measures if the lower court's reasoning is not manifestly illogical or contradictory, and new arguments must have been raised at the appellate stage.

Parole chiave

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preventive measure violation specific intent requirement general intent sufficiency procedural inadmissibility first instance argument residence obligation breach collaborating witness protection rischio di soggiorno illegale

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 99, comma 2, cod. pen.
Art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 40076 del 27/04/2017, Paternò
Sez. 1, n. 11929 del 02/02/2024
Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Rv.
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone
280747; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAIA DOMENICA nato a GIOIA TAURO il 28/06/1977 avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Domenica Cala, per mezzo del suo difensore avv. Giovanni Piccolo, ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 15 aprile 2025 con cui la Corte di appello di Reggio Calabria, confermando la sentenza di primo grado, l'ha condannata alla pena di anni uno di reclusione per il reato di cui agli artt. 99, comma 2, cod. pen. e 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 commesso in data 23/09/2017; rilevato che la ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione, per avere la Corte di appello confermato la condanna nonostante che la violazione fosse stata commessa nel 2017 a seguito di una valutazione di pericolosità risalente al 2014, non rivalutata dal giudice della prevenzione nonostante in detto periodo ella fosse stata sottoposta ad un periodo di detenzione, e senza valutare l'insussistenza del necessario dolo specifico, per avere ella avvisato le Forze dell'ordine della propria volontà di allontanarsi dal luogo in cui le era stato imposto l'obbligo di soggiorno, presumibilmente per ragioni di sicurezza essendo ella sottoposta ad un programma di protezione per soggetti collaboranti, agendo quindi senza alcuna volontà di sottrarsi ai controlli; ritenuto che il ricorso sia inammissibile perché la sentenza impugnata ha, con iter argomentativo logico e completo, ritenuto non giustificata la violazione commessa, e perché tale violazione, consistente nell'ingiustificata violazione dell'obbligo di soggiorno nel Comune di Rovello Porro, risulta sufficiente per la qualificazione della condotta come penalmente rilevante, trattandosi di una prescrizione c.d. "specifica", alla luce della sentenza Sez.

U, n. 40076 del 27/04/2017, Paternò, Rv. 270496; ritenuto in particolare che il primo motivo sia inammissibile sia perché il tema della legittimità della misura di prevenzione imposta, per omessa rivalutazione della pericolosità, non è stato sollevato davanti al giudice di appello, con la conseguenza che non può essere proposto per la prima volta al giudice di legittimità, per il divieto stabilito dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., sia perché esso è del tutto generico, in quanto la ricorrente parla di un periodo di detenzione che sarebbe intercorso tra la prima applicazione della misura, risalente al 12 dicembre 2015, e la sua rinnovata applicazione, il 18 luglio 2017, senza indicarne né la durata né le ragioni; ritenuto che la sentenza impugnata abbia correttamente valutato la sussistenza dell'elemento soggettivo, da individuarsi non nel dolo specifico, come I sostenuto dalla ricorrente, ma nel dolo generico (vedi Sez. 1, n. 11929 del 02/02/2024, Rv. 286010), ritenendolo dimostrato dall'avere la ricorrente preannunciato alla Direzione Centrale Anticrinnine la propria volontà di tornare nel luogo di originaria residenza, peraltro riferendo, poi, ai Carabinieri, di voler abbandonare il programma di collaborazione, pur avendo da poche settimane ricevuto il decreto che stabiliva l'obbligo di soggiorno nella diversa località indicata, ed essendo consapevole del contenuto di tale obbligo e della rilevanza penale di ogni sua violazione; ritenuto il ricorso inammissibile perché, di fatto, il ricorrente chiede a questa Corte una diversa valutazione dei medesimi elementi posti a base della decisione impugnata relativa alla sussistenza del necessario dolo, senza che questa risulti viziata da manifesta illogicità o contraddittorietà, valutazione non consentita al giudice di legittimità, che è competente solo ad esaminare la correttezza del provvedimento impugnato e non a sostituire ad esso una propria, diversa opinione (vedi, tra le molte, Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556;

Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Rv. 280747; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 febbraio 20