Recourse dismissed for generic criticism of recidivism omission without specific comparison to lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant criticized the omission of recidivism exclusion but failed to provide a specific, critical comparison with the lower court's detailed analysis of criminal conduct and prior records. The court ruled that such generic arguments do not justify reopening the case when the first instance judgment was logically sound and factually grounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it censures the lower court's decision in generic terms without offering a specific, critical comparison with the contested judgment's reasoning and factual findings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI ROCCO GIOVINA nato a PESCARA il 05/10/1960 avverso la sentenza del 28/04/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Di Rocco Giovina avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché censura in termini aspecifici e generici la omessa esclusione della recidiva, omettendo ogni confronto critico con la sentenza impugnata che, con argomentazioni immuni da vizi logici o giuridici, senza limitarsi alla constatazione dei precedenti penali (molti dei quali specifici e recenti), ha valutato la condotta ascritta quale significativa manifestazione della accentata capacità a delinquere della ricorrente; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che la stessa abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 febbraio 2026.