Ordinanza — n. 9378/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DUMITRU FLORIN nato il 03/08/1983 avverso la sentenza del 17/03/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Dumitru Florin avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; lette le memorie con cui il ricorrente ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce due motivi meramente riproduttivi di profili di censura, in ordine alla configurabilità del reato di cui all'art. 337 cod. pen. e al trattamento sanzionatorio, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine da 4 a 11); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 9378/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 febbraio 2026.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DUMITRU FLORIN nato il 03/08/1983 avverso la sentenza del 17/03/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Dumitru Florin avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; lette le memorie con cui il ricorrente ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce due motivi meramente riproduttivi di profili di censura, in ordine alla configurabilità del reato di cui all'art. 337 cod. pen. e al trattamento sanzionatorio, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine da 4 a 11); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 febbraio 2026.