Cassation appeal dismissed for withdrawal; defendant waived appeal and ordered to pay costs and fine.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defense counsel formally withdrew the appeal after the case was assigned to the Seventh Section. The defendant, Gonzalez Paredes Yanley, had initially argued a generic defect in the lower court's reasoning regarding Article 73 of the Penal Code. The court ruled that this withdrawal constitutes a voluntary act attributable to the appellant, triggering a mandatory declaration of inadmissibility and a financial penalty.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis; Art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A withdrawal of a cassation appeal by the defense counsel constitutes a voluntary act by the appellant, rendering the appeal inadmissible and subjecting the appellant to the payment of procedural costs and a pecuniary fine.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GONZALEZ PAREDES YANLEY nato il 17/09/1988 avverso la sentenza del 23/04/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PARMAudita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; OSSERVA Rilevato che Gonzalez Paredes Yanley ricorre per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, deducendo un generico vizio di motivazione della decisione impugnata; rilevato che, successivamente all'assegnazione del ricorso alla Settima sezione per la sua decisione in camera di consiglio senza formalità, stante la non deducibilità del motivo ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il difensore del ricorrente, munito di procura speciale, ha rinunciato al ricorso; ritenuto che il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., dovendosene dichiarare l'inammissibilità ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. d), cod. proc. pen. attesa l'intervenuta, rituale, rinuncia al ricorso; ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro tremila a favore della cassa delle ammende, trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa del ricorrente (Corte Cost. n.186 del 2000), tenuto, altresì, conto che l'art. 616 cod. proc. pen. non prevede distinzioni tra le ipotesi di inammissibilità previste dall'art. 606, comma terzo, cod. proc., pen. e quelle contemplate dall'art. 591 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 28961 del 26/6/2016, Rv. 267373;
Sez. 6, n. 26255 del 17/06/2015, Degennaro, Rv. 263921; Sez. 4, n. 16425 del 17/03/2015, Gelao, Rv. 263400). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de