Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to generic and merely reproductive grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Lostumbo Antonello inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The court found the appellant's arguments generic and merely repetitive of issues already thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal of Turin regarding the suitability of the offer and the denial of the non-punishability cause. Consequently, the court ruled that the appellant failed to provide new substantive grounds, necessitating the dismissal and the imposition of financial penalties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, co. 1, lett. a) c.p.c.; Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.c.: An appeal is inadmissible if it relies on generic or merely reproductive grounds that do not offer new substantive arguments distinct from those already decided by the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOSTUMBO ANTONELLO nato a TORINO il 31/10/1964 avverso la sentenza del 28/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Lostumbo Antonello avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; letta la memoria con la quale il ricorrente ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso, insistendo per il suo accoglimento; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce due motivi generici e meramente riproduttivi di profili di censura, in ordine alla inidoneità dell'offerta e al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine 4 e 5); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 febbraio 2026.