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Ordinanza — n. 9374/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9374/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9374/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGHAHOWA ETINOSA nato il 08/05/1994 avverso la sentenza del 26/02/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Aghahowa Etinosa avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo di contenuto meramente confutativo, generico e meramente riproduttivo di profili di censura, in ordine alla qualificazione della condotta ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e alla conseguente ammissibilità della richiesta di messa alla prova, già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti immuni da vizi logici o giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine 6, 7 e 8); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 9374/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 febbraio 2026.

Parole chiave

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verosimiglianza dei motivi d'asilo motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali ammende per infrazione procedurale condono delle spese procedurali allegazioni insufficientemente motivate
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGHAHOWA ETINOSA nato il 08/05/1994 avverso la sentenza del 26/02/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Aghahowa Etinosa avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo di contenuto meramente confutativo, generico e meramente riproduttivo di profili di censura, in ordine alla qualificazione della condotta ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e alla conseguente ammissibilità della richiesta di messa alla prova, già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti immuni da vizi logici o giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine 6, 7 e 8); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 febbraio 2026.