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Ordinanza — n. 9371/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to sufficient reasoning on sentencing and generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9371/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Biba Albert inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found the lower court's decision on sentencing and the denial of generic mitigating circumstances was sufficiently motivated and logically sound. Consequently, the court rejected the arguments that the first-instance judgment lacked adequate examination of the defense's submissions.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the challenged judgment is supported by sufficient and non-illogical reasoning regarding the determination of the sanction and the denial of generic mitigating circumstances, provided the court has adequately examined the defense's arguments.

Parole chiave

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inadmissible appeal sufficient reasoning generic mitigating circumstances sentencing determination procedural costs Cassa delle ammende non illogical motivation attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIBA ALBERT nato il 24/05/1979 avverso la sentenza del 31/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Biba Albert avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce due motivi in merito alla determinazione del trattamento sanzionatorio (diniego delle circostanze attenuanti generiche e pena inflitta) benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (cfr. punto 6. della decisione); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 febbraio 2026.