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Ordinanza — n. 9368/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9368/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9368/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OKEKWOR EKELE nato il 03/03/1993 avverso la sentenza del 10/02/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Ekele Okekwor avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo generico e manifestamente infondato, avendo la Corte adeguatamente argomentato, in termini non manifestamente illogici, in ordine al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. (cfr. pagina 3); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 9368/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 febbraio 2026.

Parole chiave

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motivi di rigore difetto di motivazione motivi di cassazione prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria motivi che possono invocarsi ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OKEKWOR EKELE nato il 03/03/1993 avverso la sentenza del 10/02/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Ekele Okekwor avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo generico e manifestamente infondato, avendo la Corte adeguatamente argomentato, in termini non manifestamente illogici, in ordine al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. (cfr. pagina 3); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 febbraio 2026.