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Ordinanza — n. 9366/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9366/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9366/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GJYZELI ARTAN (CUI 01A2JIH) nato il 15/11/1975 avverso la sentenza del 03/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Gjyzeli Artan avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni:

Regesto Legislator

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art. 211 cod. pen; Ordinanza — n. 9366/2026 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GJYZELI ARTAN (CUI 01A2JIH) nato il 15/11/1975 avverso la sentenza del 03/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Gjyzeli Artan avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni:

Parole chiave

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reati qualificati contro gli stupefacenti pericolo di reiterazione abuso di sostanze sostanze soggette a restrizione tossicodipendenza riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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art. 211 cod. pen
pagina 5), ferma restando, in ogni caso, la necessaria rivalutazione da parte del magistrato di sorveglianza, da eseguire in funzione dell'esecuzione della misura di sicurezza, una volta scontata la pena detentiva inflitta (art. 211 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GJYZELI ARTAN (CUI 01A2JIH) nato il 15/11/1975 avverso la sentenza del 03/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Gjyzeli Artan avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni:

i) il primo motivo è generico e manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale adeguatamente argomentato in merito all'applicazione del principio dell'assorbimento in relazione alle sole condotte, aventi ad oggetto la medesima sostanza stupefacente, poste in essere senza apprezzabile soluzione di continuità (cfr. in tal senso, tra le tante, Sez. 3, n. 23759 del 10/02/2023, El Khaddach, Rv. 284666); ii) il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha adeguatamente argomentato, in termini non manifestamente illogici, in merito alla pericolosità sociale del ricorrente, desunta, in particolare, dalle plurime e reiterate condotte delittuose (cfr. pagina 5), ferma restando, in ogni caso, la necessaria rivalutazione da parte del magistrato di sorveglianza, da eseguire in funzione dell'esecuzione della misura di sicurezza, una volta scontata la pena detentiva inflitta (art. 211 cod. pen.); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 febbraio 20