Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for generic grounds regarding sentencing determination.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Saliuka Dardan inadmissible, ordering her to pay legal costs and a fine. The court rejected the argument that the sentencing was arbitrary, noting the lower court's decision was sufficiently motivated and logically sound. Consequently, the appeal was dismissed without remittal because the grounds raised were too generic and pertained solely to the determination of the punitive treatment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if the grounds are generic and relate exclusively to the determination of the punitive treatment, provided the lower court's decision is sufficiently motivated and not illogical.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALIUKA DARDAN nato il 16/10/1992 avverso la sentenza del 08/04/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Saliuka Dardan avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; letta la memoria con la quale il difensore dell'imputato, Avv. Giuseppe Muzzupappa, richiamando il motivo dedotto, ha insistito per l'annullamento, senza rinvio o con rinvio, della sentenza impugnata; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo non consentito in quanto generico ed afferente la determinazione del trattamento punitivo, benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (cfr. le pagine 3 e 4); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 febbraio 2026.