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Ordinanza — n. 9363/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for being a mere reproduction of previously rejected non-punishment grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9363/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Angelo Lucenti inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Lucenti argued against a lower court's denial of a non-punishment cause under Article 131-bis of the Penal Code, but the Court found his arguments merely reproduced those already rejected by the territorial court. Consequently, the Court ruled that the appeal offered no new legal grounds and dismissed it while imposing financial penalties.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; An appeal is inadmissible if it merely reproduces grounds of criticism already adequately examined and rejected by the territorial court without presenting new legal arguments.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility non-punishment cause Article 131-bis Penal Code reproductive grounds court costs and fine motivazione inadeguata delle censure costituzionali condono delle spese procedurali censure procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 131-bis cod. pen.
Corte cost. n. 186 del 2000
art. 131-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUCENTI ANGELO nato a MODICA il 04/02/1993 avverso la sentenza del 25/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Angelo Lucenti avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo meramente riproduttivo di profili di censura, in ordine al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si veda pagina 3); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 febbraio 2026.