Italian Court dismisses appeals as inadmissible due to manifest unfoundedness and genericity of grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeals filed by Vivarelli, Sassoli, Roccati, and Barresi inadmissible. The court found the common grounds for appeal to be manifestly unfounded and generic, noting that the lower court had adequately addressed the defendants' arguments without logical or legal errors. Consequently, the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, co. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.: Appeals are inadmissible when the grounds are manifestly unfounded or generic, provided the lower court has sufficiently reasoned its decision.
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VIVARELLI IVAN nato a NAPOLI il 10/09/1978 SASSOLI GAIA nato a LUGO il 08/05/1991 ROCCATI BARBARA nato a FERRARA il 06/12/1970 BARRESI FABIO nato a VARESE il 05/02/1983 avverso la sentenza del 21/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letti i ricorsi proposti nell'interesse di Vivarelli Ivan, Sassoli Gaia, Barresi Fabio e Roccati Barbara avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; letta la memoria trasmessa dal difensore, Avv.
Ines Loffredo, con la quale ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili per la manifesta infondatezza e genericità del motivo comune a tutti i ricorrenti, avendo la Corte territoriale adeguatamente argomentato, senza incorrere in alcun vizio logico o giuridico, rispondendo puntualmente alle doglianze formulate con gli atti di appello, in merito alla responsabilità di ciascuno degli imputati (cfr. le pagine 7, 8, 9, 10 e 11); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che gli stessi abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 febbraio 2