Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to raise specific criminal law grounds in second instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to raise specific criminal law grounds in the second instance. While the appellant complained only about excessive sentence increases under Article 81 of the Penal Code, the court noted that the configurability of the crime under Article 116 and the violation of Article 131-bis were not argued before the Court of Appeal. Consequently, the court ruled that the appellant must bear the procedural costs and a fine for the lack of good faith in the cause of inadmissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 116, comma 15, c.d.s.; Art. 131-bis cod. pen.; Art. 81 cod. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds relied upon in the second instance differ materially from those raised in the first instance, requiring the appellant to bear the costs and a fine for the lack of good faith.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANZA MARCEL nato a PIETRASANTA il 17/01/1983 avverso la sentenza del 24/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Lanza Marcel avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce due motivi (configurabilità del reato di cui all'art. 116, comma 15, c.d.s. e violazione dell'art. 131-bis cod. pen.) che non sono stati dedotti in appello, ove l'imputato si è lamentato solo dell'eccessività degli aumenti di pena ai sensi dell'art. 81 cod. pen.; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 febbraio 2026.