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Ordinanza — n. 9358/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of correlation between contested facts and the decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9358/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Eduardo Bianco against the Court of Appeal of Venice inadmissible. The appellant argued against the first-instance judgment regarding his violent opposition to a prison officer's service act, but the court found his arguments generic and lacking a clear link to the decision. Consequently, the appeal was rejected, and Bianco was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded due to a lack of correlation between the contested facts and the decision, or if the arguments are merely generic reproductions of previously rejected points.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of correlation generic arguments prison officer service procedural costs sanzioni penali reati violenti pena accessoria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIANCO EDUARDO (CUI: 04NFYV7) nato a VERONA il 21/08/1992 avverso la sentenza del 14/04/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; o letto il ricorso proposto nell'interesse di Bianco Eduardo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni:

i) il primo motivo è manifestamente infondato in quanto la stessa esposizione argomentativa posta a sostegno della doglianza non riesce ad evidenziare alcun difetto di correlazione tra il fatto contestato e la decisione impugnata che, coerentemente con la sentenza di primo grado, ha enucleato l'atto di servizio che stava svolgendo l'Agente della Polizia Penitenziaria e la condotta violenta con la quale il ricorrente si è opposto alla sua esecuzione; il) il secondo e il terzo motivo sono generici e meramente riproduttivi di profili di censura, in ordine al giudizio di responsabilità e alla configurabilità dell'aggravante, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano i punti 2.1. e 2.2.); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 febbraio 20