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Ordinanza — n. 9357/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of legal reasoning and excessive penalty claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9357/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Rommany Omar inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The court found the petition failed to provide legal arguments or reference the reasoning of the lower court's decision, merely listing grievances. Consequently, the appeal was rejected without merits, and the appellant was condemned to bear the procedural expenses.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 111 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it merely enumerates complaints without providing the legal grounds justifying them or referencing the reasoning of the contested act.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of legal reasoning excessive penalty claim procedural dismissal court costs and fine motivi di cassazione modalità di calcolo dell'ammenda cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 111 cod. proc. pen.
Corte cost. n. 186 del 2000
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMMANY OMAR (CUI 0377GK8) nato il 23/03/1990 avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Romnnany Omar avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché si limita ad una mera enunciazione delle doglianze (carenza di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., eccessività della pena ed erronea qualificazione giuridica del fatto), senza alcuna indicazione delle ragioni di diritto che le giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 febbraio 2026.