Ordinanza — n. 9356/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DERMOUMI AHMED (CUI 04CWIOS) nato il 25/03/1985 avverso la sentenza del 28/02/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Ahmed Dermoumi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo generico e privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che lo giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato che ha ritenuto l'inammissibilità dell'appello proprio in ragione della genericità delle doglianze rispetto alle argomentazioni della sentenza impugnata (si veda, in punto di responsabilità, pagina 9 della sentenza); ritenuto, inoltre, che il riferimento all'ordine di esecuzione della sentenza di primo grado, contenuto sia nella motivazione che nel dispositivo, appare frutto di un mero errore materiale che, stante la sua inconciliablità con la dichiarazione di inammissibilità dell'appello, non è idoneo a mutare il contenuto della decisione; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 9356/2026 — snpen · Corte di Cassazione: n. 186 del 2000).
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DERMOUMI AHMED (CUI 04CWIOS) nato il 25/03/1985 avverso la sentenza del 28/02/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Ahmed Dermoumi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo generico e privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che lo giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato che ha ritenuto l'inammissibilità dell'appello proprio in ragione della genericità delle doglianze rispetto alle argomentazioni della sentenza impugnata (si veda, in punto di responsabilità, pagina 9 della sentenza); ritenuto, inoltre, che il riferimento all'ordine di esecuzione della sentenza di primo grado, contenuto sia nella motivazione che nel dispositivo, appare frutto di un mero errore materiale che, stante la sua inconciliablità con la dichiarazione di inammissibilità dell'appello, non è idoneo a mutare il contenuto della decisione; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 febbraio 202