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Ordinanza — n. 9354/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to single ground of appeal despite sufficient reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9354/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Ben Hania Yahya (alias Gayth Boujnah) inadmissible. Although the lower court imposed the minimum statutory sentence and provided sufficient, non-illogical reasoning regarding the sanction, the appeal was rejected because it relied on only a single ground of objection. Consequently, the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine of three thousand euros to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it deduces only a single ground of appeal, even when the contested judgment is based on sufficient and non-illogical reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal single ground of appeal sufficient reasoning procedural costs Cassa delle ammende modalità di calcolo dell'ammenda sanzioni pecuniarie ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN HANIA YAHYA ALIAS GAYTH BOUJNAH (CUI 060DFTM) nato il 05/12/2005 avverso la sentenza del 17/06/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Ben Hania Yahya (alias Gayth Boujnah) avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un unico motivo in merito al trattamento sanzionatorio, benché la sentenza impugnata, che, peraltro, ha determinato la pena base nel minimo edittale, sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione sul punto (cfr. pagina 2); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 febbraio 2026.