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Ordinanza — n. 9351/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of merit and procedural errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9351/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Corrado Bencivenni against the Bologna Court of Appeal inadmissible. The court found the first ground of appeal invalid because the lower court had implicitly excluded recidivism without applying the corresponding penalty increase, while the second ground was deemed manifestly unfounded. Consequently, the appellant was condemned to pay procedural costs and a fine of three thousand euros to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded or if the lower court's decision implicitly excludes an aggravating circumstance without applying the statutory penalty increase, rendering the complaint logically baseless.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility recidivism exclusion error penalty increase omission manifestly unfounded grounds procedural costs condemnation recidiva nell'infrazione impugnabilità della decisione di rinvio revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENCIVENNI CORRADO nato a MILANO il 03/12/1971 avverso la sentenza del 20/06/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Corrado Bencivenni avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni:

i) il primo motivo lamenta la mancata esclusione della recidiva che, tuttavia, secondo quanto afferma la Corte territoriale a pagina 5, è stata implicitamente esclusa dal Giudice di primo grado, che non ha applicato alcun aumento della pena per l'aggravante in questione; il) il secondo motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale adeguatamente argomentato, senza incorrere in alcun vizio logico, in ordine al trattamento sanzionatorio (cfr. pagina 5); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 febbraio 2026.