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Ordinanza — n. 9349/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to mere assertive content lacking specific legal vices.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9349/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the appeal filed by Leye Ousmane inadmissible and ordered him to pay court costs. The court found the arguments were merely assertive and failed to identify specific legal defects in the lower court's decision. Consequently, the appeal was rejected because it did not meet the threshold for admissibility required to challenge the ruling on the lack of specificity of the complaint.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it contains only assertive and refuting arguments that fail to highlight any specific legal defect in the challenged decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere assertive content lack of specificity legal vices court costs award affezioni psichiche motivi medici perizia psichiatrica insufficiente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEYE OUSMANE nato il 15/04/1994 avverso l'ordinanza del 14/07/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Leye Ousmane avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo di contenuto meramente assertivo e confutativo, inidoneo a evidenziare alcun vizio di legittimità della decisione impugnata che, con argomentazioni adeguate, puntuali e non manifestamente illogiche, ha ritenuto l'inammissibilità dell'appello per carenza di specificità della doglianza, in quanto incentrata, al pari del motivo in esame, sulla pretesa rilevanza di un imprecisato malessere fisico dell'imputato al fine di ottenere l'esclusione dell'elemento psicologico del reato; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 febbraio 2026.