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Ordinanza — n. 9348/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9348/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9348/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IBRAHIMI RAMAZAN nato il 13/02/1962 avverso la sentenza del 11/06/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Ibrahimi Ramazan avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce dei motivi generici, aspecifici e meramente riproduttivi di profili di censura - in ordine alla responsabilità per i reati ascritti, alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche, alla mancata esclusione della recidiva e al trattamento sanzionatorio - tutti già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine 2 e 3); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 9348/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 febbraio 2026.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione condono delle spese procedurali risarcimento per errore giudiziario restituzione dei sussidi statali pena pecuniaria non riscuotibile motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IBRAHIMI RAMAZAN nato il 13/02/1962 avverso la sentenza del 11/06/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Ibrahimi Ramazan avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce dei motivi generici, aspecifici e meramente riproduttivi di profili di censura - in ordine alla responsabilità per i reati ascritti, alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche, alla mancata esclusione della recidiva e al trattamento sanzionatorio - tutti già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine 2 e 3); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 febbraio 2026.