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Ordinanza — n. 9347/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded grounds regarding sanction treatment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9347/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Ayoub Atouani inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The court found the appeal's argument regarding the punitive treatment of the case was manifestly unfounded, despite the lower court's sufficient and logical reasoning. Consequently, the appellant was condemned to bear the expenses and a specific sum to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, requiring the appellant to bear the costs and a fine when the lower court's reasoning is sufficient and logical.

Parole chiave

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manifestly unfounded grounds inadmissible appeal procedural costs fine fund payment sufficient lower court reasoning motivazione inadeguata delle censure costituzionali riesame dell'entità pena sanzioni penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATOUANI AYOUB nato il 25/04/1990 avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; .Y7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Ayoub Atouani avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo manifestamente infondato in ordine al trattamento sanzionatorio, benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (cfr. pagina 4); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 febbraio 2026.