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Ordinanza — n. 9346/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9346/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9346/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATELANI ENRICO ( CUI 060BHE6) nato a SASSUOLO il 04/07/1985 avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione solta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; €7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Enrico Catelani avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; letta la memoria con la quale il difensore, Avv. Luca Andre Brezigar, ha insistito perché il procedimento sia assegnato ad una Sezione ordinaria della Corte; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce due motivi di contenuto meramente confutativo e, comunque, manifestamente infondati, avendo la Corte territoriale adeguatamente motivato, senza incorrere in alcun vizio logico o giuridico, in ordine alla deposizione della teste Zanni e alla completezza dell'istruttoria (cfr. le pagine 3, 4 e 5); ritenuto, inoltre, che la mancata assunzione di una prova decisiva, quale motivo d'impugnazione ex art. 606, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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art. 507 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9346/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Luca Andre Brezigar, ha insistito perché il procedimento sia assegnato ad una Sezione ordinaria della Corte; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce due motivi di contenuto meramente confutativo e, comunque, manifestamente infondati, avendo la Corte territoriale adeguatamente motivato, senza incorrere in alcun vizio logico o giuridico, in ordine alla deposizione della teste Zanni e alla completezza dell'istruttoria (cfr. le pagine 3, 4 e 5); ritenuto, inoltre, che la mancata assunzione di una prova decisiva, quale motivo d'impugnazione ex art. 606, comma 1, lett.

Parole chiave

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difetto di motivazione condono delle spese procedurali recupero delle spese esecutive documenti mancanti prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria indennità per testimone

Disposizioni normative citate

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art. 507 cod. proc. pen
pen., sicché il motivo non potrà essere validamente articolato nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 507 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATELANI ENRICO ( CUI 060BHE6) nato a SASSUOLO il 04/07/1985 avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione solta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; €7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Enrico Catelani avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; letta la memoria con la quale il difensore, Avv. Luca Andre Brezigar, ha insistito perché il procedimento sia assegnato ad una Sezione ordinaria della Corte; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce due motivi di contenuto meramente confutativo e, comunque, manifestamente infondati, avendo la Corte territoriale adeguatamente motivato, senza incorrere in alcun vizio logico o giuridico, in ordine alla deposizione della teste Zanni e alla completezza dell'istruttoria (cfr. le pagine 3, 4 e 5); ritenuto, inoltre, che la mancata assunzione di una prova decisiva, quale motivo d'impugnazione ex art. 606, comma 1, lett.

d) cod. proc. pen., può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione ai sensi dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., sicché il motivo non potrà essere validamente articolato nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 507 cod. proc. pen. (come avvenuto nel caso in esame secondo quanto emerge dalla ricostruzione del primo motivo di appello contenuta a pagina 2 della sentenza impugnata) e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione (Sez. 2, n. 884 del 22/11/2023, dep. 2024, Pasimeni, Rv. 285722); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 febbra