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Ordinanza — n. 9342/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9342/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9342/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRAZIANO CARMINE nato a CIRO' MARINA il 16/11/1999 avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Carmine Graziano avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce tre motivi generici, in merito al giudizio di responsabilità per i reati ascritti e al trattamento sanzionatorio, privi di adeguato confronto critico con le esaustive e non illogiche argomentazioni della sentenza impugnata (si vedano le pagine 4 e 5); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 9342/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 febbraio 2026.

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali punibilità scemata imputabilità eccezione di incostituzionalità cognizione del ricorso per cassazione
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRAZIANO CARMINE nato a CIRO' MARINA il 16/11/1999 avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Carmine Graziano avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce tre motivi generici, in merito al giudizio di responsabilità per i reati ascritti e al trattamento sanzionatorio, privi di adeguato confronto critico con le esaustive e non illogiche argomentazioni della sentenza impugnata (si vedano le pagine 4 e 5); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 febbraio 2026.