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Ordinanza — n. 9340/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for being a generic reproduction of already rejected non-punishment grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9340/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Andrea Santo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Santo challenged the Second Instance Court's refusal to grant a cause of non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code, arguing the facts lacked particular gravity. The Court rejected this claim as a mere repetition of arguments already thoroughly examined and dismissed by the lower court with sound legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; An appeal is inadmissible if it merely reproduces generic grounds of censure regarding a cause of non-punishment that has already been adequately examined and rejected by the territorial court with correct legal arguments.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic grounds of censure cause of non-punishment Article 131-bis Penal Code repetition of arguments court costs and fine Cassa delle ammende condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Corte cost. n. 186 del 2000
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTO ANDREA nato a LAMEZIA TERME il 11/07/1980 avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; Q-7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Andrea Santo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo generico e meramente riproduttivo di profili di censura, in ordine al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si veda pagina 6 della sentenza ove, con argomentazioni non manifestamente illogiche, è stata esclusa la particolare tenuità del fatto); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 febbraio 2026.