Ordinanza — n. 9338/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARUSO SALVATORE nato a PAOLA il 29/10/1981 avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Salvatore Caruso avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni:
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 393-bis cod. pen; Ordinanza — n. 9338/2026 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARUSO SALVATORE nato a PAOLA il 29/10/1981 avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Salvatore Caruso avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni:
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARUSO SALVATORE nato a PAOLA il 29/10/1981 avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Salvatore Caruso avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni:
i) il primo motivo è generico e meramente riproduttivo di profili di censura, in ordine alla configurabilità della resistenza e della scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen., già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si veda pagina 3); il) il secondo motivo è aspecifico in quanto, benché a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 172 del 2025 il delitto di resistenza non sia più ricompreso nel catalogo dei reati ostativi, il motivo in esame, al pari della analoga doglianza formulata in appello, non indica alcun elemento concreto da cui possa emergere la particolare tenuità del fatto, tenuto conto, peraltro, delle modalità della condotta di cui al capo a) e dell'entità delle lesioni cagionate all'operante; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 febbraio 2026