Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and lack of specific legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Antonio Olimpio inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the first ground of appeal generic and merely repetitive of factual complaints already properly addressed by the lower court. Additionally, the second ground was deemed unfounded because the lower court provided adequate reasoning regarding the lack of criminality and high intent, rendering the appeal's arguments insufficient.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic, lack specific legal arguments, or are manifestly unfounded based on the established facts and reasoning of the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OLIMPIO ANTONIO nato a BRINDISI il 25/09/1983 avverso la sentenza del 31/03/2025 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Olimpio avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni:
i) il primo motivo è generico e costituito da doglianze in punto di fatto, meramente riproduttive di profili di censura, in ordine all'elemento psicologico del reato, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si veda pagina 2); ii) il secondo motivo è generico e manifestamente infondato in quanto, a fronte di un motivo di appello dal contenuto meramente assertivo (limitato alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità dell'art. 131-bis cod. pen.), dall'esame delle sentenze di merito, da considerarsi alla stregua di una doppia conforme, emerge una adeguata motivazione, priva di profili di manifesta illogicità, in ordine alla non tenuità del fatto, in ragione, tra l'altro, delle modalità della condotta tenuta dal ricorrente, che aveva già commesso analoga violazione appena tre giorni prima dei fatti per cui si procede, nonché dell'elevata intensità del dolo (si vedano pagina 5 della sentenza di primo grado e pagina 3 della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 febbraio 2