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Ordinanza — n. 9334/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9334/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9334/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONAITA SILVIA nato a SERIATE il 03/07/1985 avverso la sentenza del 31/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; ( letto il ricorso proposto nell'interesse di Silvia Bonaita avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni:

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 9334/2026 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONAITA SILVIA nato a SERIATE il 03/07/1985 avverso la sentenza del 31/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; ( letto il ricorso proposto nell'interesse di Silvia Bonaita avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni:

Parole chiave

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reiterazione di reati penali doppia punibilità riesame dell'entità pena guida recidiva in stato di ebbrezza reato continuato divieto della doppia presa in considerazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONAITA SILVIA nato a SERIATE il 03/07/1985 avverso la sentenza del 31/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; ( letto il ricorso proposto nell'interesse di Silvia Bonaita avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni:

i) il primo motivo non è stato dedotto in appello; ii) il secondo motivo è manifestamente infondato, risultando dalle due sentenze di merito, da considerarsi quale doppia conforme, una adeguata motivazione sulla mancata esclusione della recidiva (cfr. pagina 2 della sentenza impugnata e pagina 4 della sentenza di primo grado), dalle quali emerge la valutazione di maggiore pericolosità dell'imputata in ragione dei precedenti penali, anche specifici, e dell'intensità del dolo; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che la stessa abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 febbraio 2026