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Ordinanza — n. 9332/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on aggravated theft of electricity, ruling the appeal is manifestly unfounded.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9332/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal manifestly unfounded and inadmissible, upholding the lower court's conviction for aggravated theft of electricity. The appellant argued that the specific aggravating circumstance regarding the public destination of the stolen energy was incorrectly applied, citing isolated precedents. The court rejected this, noting that established jurisprudence does not distinguish between types of electricity theft and focuses solely on the item's public service destination.

Regesto Legislator

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Art. 606 co. 1 lett. b) c.p.p.; Art. 624, 625 n. 7 c.p.; The appeal is inadmissible when the alleged violation of the statute of limitations or procedural rules is manifestly unfounded and contradicts consolidated case law regarding aggravated theft of public utility items.

Parole chiave

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aggravated theft electricity theft public service destination manifestly unfounded appeal statute of limitations procedural admissibility Cassation dismissal imputazione di furto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 co. 1 lett. b) c.p.p.
Art. 624 c.p.
Art. 625 co. 1 nn. 2 e 7 c.p.
d.lgs. n. 150 del 2022

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, Bevacqua, Rv. 286291
150 del 2022 (Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, Bevacqua, Rv. 286291).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO GRASSO GIUSEPPE nato a PALERMO il 05/09/1982 avverso la sentenza del 11/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Lo Grasso Giuseppe ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Palermo ha confermato la condanna nei suoi confronti per il reato di furto aggravato, di cui agli artt. 624, 625 co. 1 nn. 2 e 7 c.p.

2. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce la violazione dell'art.606 co. 1 lett.

b) c.p.p. in relazione agli artt. 624 e 625 n.7 c.p., è manifestamente infondato, poiché presenta delle prospettazioni di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di aggravante dell'essere la cosa sottratta - l'energia elettrica - destinata a pubblica fede e di regime di procedibilità del furto aggravato a seguito delle modifiche intervenute con il d.lgs. n. 150 del 2022 (Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, Bevacqua, Rv. 286291). Al netto dei precedenti isolati citati dal ricorrente, la giurisprudenza di legittimità non distingue tra le varie ipotesi di sottrazione di energia elettrica quelle alle quali l'aggravante che, oggi, fa ritenere sussistente la procedibilità d'ufficio non si attaglia.

L'attenzione si incentra, infatti, sulla circostanza che il bene sottratto è per sua natura destinato al pubblico servizio ed il privato ne usufruisce tramite contratto e corresponsione del prezzo oppure se ne appropria illecitamente e, pertanto, commette il reato di furto aggravato dalla destinazione al pubblico servizio della res.

3. Letta la memoria con cui la difesa del ricorrente ha reiterato le ragioni di ricorso in relazione all'esclusione dell'aggravante della destinazione della cosa sottratta al pubblico servizio e della procedibilità del reato.

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato manifestamente infondato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de