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Ordinanza — n. 9325/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against criminal conviction for illegal entry of twenty-three people into Italy.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9325/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to its manifest unfoundedness regarding the defendant's joint responsibility for illegal entry. The lower court found the defendant acted in full agreement with organizers rather than under necessity, relying on clear evidence and the standard of proof beyond reasonable doubt. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded, as the lower court's decision is firmly anchored in proven evidence and free from logical defects.

Parole chiave

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joint criminal responsibility illegal entry manifest unfoundedness beyond reasonable doubt appeal inadmissibility criminal liability joint venture domanda d'asilo di cittadino albanese

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHABNI IBRAHIM SALAH MOHAMMAD CUI 06SMSWU nato il 14/06/1992 avverso la sentenza del 26/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che l'unica doglianza articolata da Ibrahim Salah Mohammad Ghabni concerne la sua responsabilità concorsuale nell'ingresso illegale in Italia di ventidue persone, di nazionalità siriana ed egiziana, che sono partite dalle coste libiche a bordo del natante da lui condotto; che la Corte di appello di Catania ha spiegato, in proposito, che le emergenze istruttorie convergono nell'attestare che l'imputato, lungi dall'avere agito in stato di necessità perché costretto dagli organizzatori del viaggio, ha agito in pieno accordo con i correi, i quali gli hanno affidato la responsabilità della conduzione del mezzo confidando sulla sua perizia; che la motivazione della sentenza impugnata si palesa, a dispetto di quanto obiettato, in termini di assoluta, tangibile genericità, dal ricorrente, solidamente ancorata alle evidenze acquisite e scevra da vizi logici di sorta, oltre che pienamente ossequiosa del principio secondo cui la prova della responsabilità dell'imputato deve essere raggiunta «al di là di ogni ragionevole dubbio»; che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità, per manifesta infondatezza, del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso