Criminal appeal dismissed; aggravation of special surveillance justified by persistent criminal involvement and social danger.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible regarding the aggravation of special surveillance measures. The appellant contested the assessment of increased social danger, arguing he was merely an accessory and lacked proof of links to active criminal organizations. The court upheld the lower courts' findings that his continued detention and involvement in organized drug trafficking demonstrated a consolidated tendency to offend, justifying the extended measure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 c.p.p.; Art. 74 d.P.R. 309/1990: An appeal challenging the aggravation of special surveillance is inadmissible when the appellant fails to provide evidence disproving the persistent social danger and criminal involvement established by the lower courts.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI CAPRIO MICHELE nato a MADDALONI il 18/02/1983 avverso il decreto del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; C Visti gli atti ed il decreto impugnato; letti i motivi del ricorso; considerato che Michele Di Caprio ha subito l'aggravamento della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, applicata con decreto del 6 giugno 2012 ed a lungo sospesa per il concomitante stato detentivo del destinatario, con estensione della sua durata per un ulteriore biennio, in ragione dei comportamenti illeciti da lui posti in essere tra il 2018 ed il 2021, che, secondo la valutazione concordemente operata da Tribunale e Corte di appello, mettono in evidenza una pericolosità sociale ancora più spiccata, non essendo stata in alcun modo infrenata l'inveterata propensione a delinquere del prevenuto; che il ricorrente, con unico motivo, contesta l'attitudine delle circostanze segnalate ad attestare l'accresciuta intensità della pericolosità sociale e la sua attualità, così svolgendo considerazioni critiche che, nel sollecitare la rivalutazione delle evidenze disponibili — con precipuo riferimento al ruolo di mero partecipe dell'associazione a delinquere ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ed all'assenza di prova in ordine alla contiguità tra il sodalizio di appartenenza ed i dan di camorra attivi sul territorio — non appaiono idonee ad evidenziare la dedotta violazione di legge, sub specie di apparenza della motivazione; che, in particolare, ineccepibile appare la valorizzazione di comportamenti che, quand'anche non ancora accertati con sentenza passata in giudicato, mettono in luce il persistente inserimento di Di Caprio negli ambienti criminali di Marcianise e la sua dedizione al narcotraffico, svolto anche su base organizzata; che, d'altro canto, deve inferirsi che i consistenti periodi di detenzione patiti dal ricorrente non hanno fiaccato la sua tendenza a delinquere, che si è, anzi, consolidata, sì da giustificare il severo giudizio formulato dai giudici della prevenzione che, si ripete, appare scevro dal vizio da lui denunziato; che deve essere, pertanto, dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così