Criminal appeal dismissed as inadmissible due to failure to sign by a qualified defense attorney.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the criminal appeal inadmissible because the imputant personally submitted the claim against the revocation of his semi-liberty, violating mandatory procedural rules. The defense attorney argued for the appeal's validity, but the court found that the submission lacked the required signature by a lawyer enrolled in the special register of the Court of Cassation. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine for the procedural fault.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, comma 1, and Art. 613, comma 1, of the Code of Criminal Procedure; A criminal appeal against an order revoking semi-liberty is inadmissible if not signed by a defense attorney enrolled in the special register of the Court of Cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAVERMICOCCA GIANFRANCO nato a BARI il 11/04/1989 avverso l'ordinanza del 01/07/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; \Q`. Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; Rilevato che il ricorso, così qualificato il reclamo presentato da Gianfranco Lavermicocca avverso l'ordinanza di revoca della semilibertà presentata nei suoi confronti, è stato presentato personalmente dall'imputato, in violazione del combinato disposto degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., che impone che esso sia, in ogni caso, sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.
U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/12/