Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of manifest illogicality in sentencing despite life circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Mohamed Zeroki inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. Zeroki argued that his knife-carrying was justified by his precarious living conditions and psychological state, seeking a different factual reconstruction. The court rejected this because the lower court's decision lacked significant illogicality or contradiction, preventing the appellate judge from re-evaluating the sentencing factors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if the lower court's decision does not exhibit significant illogicality or contradiction, thereby precluding the appellate court from re-examining the factual and sentencing evaluation.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZEROKI MOHAMED nato il 17/01/1965 avverso la sentenza del 18/04/2025 del TRIBUNALE di LA SPEZIA il dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che il Tribunale ha stimato, in termini non censurabili in sede di legittimità, la responsabilità di Mohamed Zeroki in ordine al porto di un coltello a serramanico, che non ha ritenuto poter essere giustificato dalle condizioni di vita dell'imputato, senza fissa dimora ed in contingente stato di alterazione psicofisica, e, dopo avere riconosciuto la lieve entità del fatto, ha determinato la pena, esclusivamente pecuniaria, in misura superiore al minimo edittale in ragione del curriculum criminale del reo e dell'intensità del dolo; che Zeroki, con entrambi i motivi di ricorso e, quindi, con la memoria del 28 novembre 2025, sollecita una diversa lettura delle emergenze istruttorie, propugnando, in tal modo, una ricostruzione alternativa, secondo cui il porto del coltello sarebbe stato inscindibilmente connesso alle sue precarie condizioni di vita anziché, come pronosticato dal Tribunale, ad un eventuale uso in funzione minatoria o lesiva; che il ricorrente svolge, per tale via, contestazioni di tangibile fragilità che non si emancipano da un approccio teso alla diversa valutazione delle emergenze istruttorie, anche in termini sanzionatori, operazione inibita al giudice di legittimità laddove, come nel caso in esame, non si ravvisino significativi profili di manifesta illogicità o contraddittorietà; che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d