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Ordinanza — n. 9317/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding substitution of detention with fine based on criminal record.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9317/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal to substitute a custodial sentence with a fine. The appellant argued that his degraded personal and social conditions, combined with the low offensiveness of the crime, warranted the substitution, but the court found these arguments infondate. The decision relied on the principle that judges may reject such requests based solely on the defendant's criminal record if it demonstrates a negative prognosis for rehabilitation and compliance.

Regesto Legislator

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Art. 187 c.p.; In matters of substituting short custodial sentences with fines, the judge may reject the request by referring exclusively to the defendant's criminal record, provided that the evaluation reveals indisputably negative elements regarding the rehabilitative prognosis, recidivism risk, and compliance with imposed obligations.

Parole chiave

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substitution of penalty criminal record assessment rehabilitation prognosis fine instead of detention inadmissibility of appeal recidivism risk compliance obligations difficoltà linguistiche

Disposizioni normative citate

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Art. 187 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 36961 del 09/10/2025
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHESSA MAURIZIO nato a CAGLIARI il 01/09/1968 avverso la sentenza del 17/06/2025 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che la decisione censurata ha ritenuto, in termini non censurabili in sede di legittimità, l'insussistenza delle condizioni per disporre la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, avuto riguardo ai gravi ed allarmanti precedenti penali — di indole analoga al reato in contestazione o, comunque, segnati dall'uso della violenza — di Maurizio Chessa, tali da far ritenere che la sanzione invocata non sarebbe idonea alla sua rieducazione; che la doglianza del ricorrente, il quale lamenta l'omessa considerazione delle sue degradate condizioni individuali, familiari e sociali, nonché della ridotta offensività del reato commesso, e l'assenza di una prognosi negativa in ordine all'adempimento delle prescrizioni derivanti dalla sostituzione, è manifestamente infondata, atteso che le pur sintetiche argomentazioni sottese al rigetto del motivo di appello presuppongono logicamente la scarsa fiducia riposta dai giudici di merito nell'efficacia della sanzione pecuniaria e nel rispetto, da parte dell'imputato, dell'obbligo di versare la somma prevista, sicché deve inferirsi che la decisione sia conforme al canone ermeneutico, a più riprese ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice può respingere la richiesta anche facendo esclusivo riferimento ai precedenti penali dell'imputato, purché dalla loro valutazione, che deve essere oggetto di specifica, puntuale e concreta motivazione, emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi della finalità rieducativa della pena sostitutiva, del contenimento del rischio di recidiva e dell'adempimento delle prescrizioni imposte» (così, da ultimo, Sez. 4, n. 36961 del 09/10/2025, Held, Rv. 288658 - 01); che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d