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Ordinanza — n. 9314/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the complaint concerns an issue not raised in the appeal judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9314/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's complaint regarding the coherence of the first-instance reasoning concerned an issue never raised in the appeal judgment. The appellant had instead invoked generic mitigating circumstances, while the cassation ground targeted the substantive argumentation of the lower court. The court applied the established principle that issues not specifically impugned in the appeal judgment acquire the force of res judicata at the first instance, rendering such cassation grounds inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.; Nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile.

Parole chiave

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inadmissibility appeal res judicata first instance specific grounds appeal cassation procedure unraised complaint motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivazione sufficiente

Disposizioni normative citate

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Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018, dep. 2019, Di Fenza, Rv. 274346
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOSCO MOLLY nato a MANTOVA il 27/08/1996 avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; ‘ Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che la doglianza dell'imputata, attinente alla congruità del percorso argomentativo sviluppato a supporto dell'affermazione della sua penale responsabilità in ordine al reato ascrittole, attiene a questione non sollevata con i motivi di appello, con i quali ella aveva invocato, piuttosto, la concessione delle circostanze attenuanti generiche; che pertinente si palesa, dunque, il richiamo al pacifico indirizzo ermeneutico secondo cui «Nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato» (Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018, dep. 2019, Di Fenza, Rv. 274346;

Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745); che deve essere, pertanto, dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i