Criminal appeal dismissed for inadmissibility regarding retroactive application of prescription suspension periods.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the maximum prescription periods should include suspension periods applicable at the time of the offense. The court rejected this, citing binding precedent that the 2017 suspension regime applies only to crimes committed between August 2017 and December 2019, not retroactively to earlier acts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 159 cod. pen.; The suspension of prescription periods introduced by Law 103/2017 applies retroactively only to crimes committed between August 3, 2017, and December 31, 2019, and cannot be applied to offenses predating this period.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NECHIFOR VASILE nato il 17/02/1974 avverso la sentenza del 07/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che la doglianza dell'imputato, avente ad oggetto l'applicazione, nel computo dei termini massimi di prescrizione, dei periodi di sospensione previsti dalla normativa vigente al tempo della commissione del fatto, è manifestamente infondata, atteso che le Sezioni unite della Corte di cassazione, al cui indirizzo il Collegio intende attenersi, hanno chiarito che «La disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'i gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021» (Sez.
U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175 - 01); che deve essere, pertanto, dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il