Cassation Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of prior request and preclusive prior judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs and a fine. The appellant sought to apply the legal institution of 'continuation' to crimes committed in separate proceedings, but the request was not formally included in the incident's object. Furthermore, the Court found that a prior judgment in one of the underlying proceedings had already precluded the application of continuation for those specific crimes, a conclusion the appellant could not now challenge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 671, comma 1, cod. proc. pen.; The request for the application of the institution of continuation in execution proceedings must be explicitly raised within the incident's object, and any conclusion reached in prior proceedings regarding the preclusion of such continuation cannot be re-examined.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAZZATO EGIDIO nato a CROTONE il 27/07/1945 avverso l'ordinanza del 26/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato, preliminarmente, che la giurisprudenza di legittimità, con riferimento al vincolo della continuazione in sede di esecuzione, ha individuato gli elementi da cui desumere l'ideazione unitaria, da parte del singolo agente, di una pluralità di condotte illecite, stabilendo che le violazioni dedotte ai fini dell'applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l'originaria progettazione di una serie ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156); che tale programma, a sua volta, non deve essere confuso con la sussistenza di una concezione di vita improntata all'illecito, perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntata al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950); che la verifica di tale preordinazione non può essere compiuta sulla base di indici meramente presuntivi ovvero di congetture processuali, essendo necessario dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo della continuazione invocato siano stati concepiti ed eseguiti nell'ambito di un programma criminoso unitario (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, Bottari, Rv. 267596); che, di conseguenza, «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez.
U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074)»; che, per converso, non è necessaria la concomitante ricorrenza di tutti i predetti indicatori, potendo l'unitarietà del disegno criminoso essere apprezzata anche al cospetto di soltanto alcuni di detti elementi, purché significativi (in questo senso cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098);che l'accertamento di tali indici è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti; che, nel caso in esame, il giudice dell'esecuzione ha, per un verso, ritenuto che il riconoscimento della continuazione tra i reati associativi commessi da Egidio Cazzato ed accertati, rispettivamente, nei procedimenti cc.dd.
«Heracles» e «Cupola» è precluso dalla contraria statuizione adottata, in sede di cognizione, nel primo procedimento, che non può più essere qui rimessa in discussione; che il ricorrente esalta, in proposito, gli elementi di conoscenza acquisiti nell'ambito del più recente procedimento c.d. «Old Family» che, tuttavia, comunque valutati, non potrebbero condurre, stante l'espresso divieto sancito dall'ultimo inciso del primo periodo dell'ad. 671, comma 1, cod. proc. pen., a ribaltare la conclusione raggiunta dal giudice della cognizione; che quanto, invece, alla dedotta continuazione tra i reati accertati, rispettivamente, nei procedimenti cc.dd.
«Heracles» e «Old Family», occorre notare come l'istanza rivolta al giudice dell'esecuzione, che delimita l'oggetto dell'incidente, non conteneva la relativa richiesta, in ipotesi avanzata in via subordinata, sicché pertinente si palesa il richiamo all'indirizzo ermeneutico secondo cui l'esigenza di verificare se l'istanza possa trova accoglimento con riferimento solo ad alcuni dei reati indicati «sussiste se e nei limiti in cui l'interessato abbia dedotto l'evenienza del medesimo disegno criminoso anche per singoli gruppi di reati, enucleandoli ed allegando gli indici rivelatori della corrispondente continuazione parziale» (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 7381 del 12/11/2018, dep. 2019, Zuppone, Rv. 276387 - 01); che, di conseguenza, la censura dedotta in proposito è inammissibile, perché vedente su questione non previamente sottoposta al giudice dell'esecuzione, cui potrà, se del caso, autonomamente rivolta; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor