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Ordinanza — n. 9304/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible, ruling it must be an opposition, not a cassation appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9304/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant incorrectly classified the remedy as a cassation appeal rather than an opposition. The appellant sought to revoke a confiscation order, but the appellate court had already rejected the request, leaving only opposition as the proper procedural vehicle. The court ruled that the error in naming the remedy does not block the review, mandating instead the transmission of files to the competent appellate court for the correct opposition proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 667, comma 4, and Art. 676, comma 1, cod. proc. pen.; The Court of Cassation must requalify an appeal filed against an execution judge's order as an opposition if the law permits only that remedy, ensuring the case reaches the competent appellate court despite the party's misnomer.

Parole chiave

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confiscation appeal procedural requalification opposition vs cassation execution judge order favor impugnationis ritiro della domanda di revisione impugnabilità della decisione di rinvio azione di contestazione

Disposizioni normative citate

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Art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Art. 676, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
art. 666 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022
(In motivazione la Corte ha precisato che l'erroneo "nomen iuris" attribuito dalla parte al mezzo di gravame non può pregiudicare la possibilità di avere una seconda pronuncia di merito sulle dedotte doglianze) (così, tra le tante, Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, Crea, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAUCCI ADELE GORETTA nato a ACQUASANTA TERME il 25/11/1956 avverso l'ordinanza del 09/06/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorso è stato proposto avverso l'ordinanza con cui la Corte di appello di Ancona ha rigettato la richiesta di Adele Goretta Caucci di revoca della confisca dell'importo di euro 6.677,40, disposto nei suoi confronti con sentenza irrevocabile; che avverso tale provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 667, comma 4, e 676, comma 1, cod. proc. pen., anziché ricorso per cassazione, mezzo esperibile, eventualmente, avverso l'ordinanza resa all'esito della fase di opposizione; che ininfluente, in tal senso, è la circostanza che il giudice dell'esecuzione abbia provveduto previa instaurazione del contraddittorio invece che, come previsto, de plano, atteso che, ha da tempo chiarito la giurisprudenza di legittimità, «In tema di confisca, avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen.

è prevista solo la facoltà di proporre opposizione, sicché come tale deve essere riqualificato il ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis", con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente. (In motivazione la Corte ha precisato che l'erroneo "nomen iuris" attribuito dalla parte al mezzo di gravame non può pregiudicare la possibilità di avere una seconda pronuncia di merito sulle dedotte doglianze) (così, tra le tante, Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, Crea, Rv. 283061 - 01); che, invero, l'erronea qualificazione del mezzo esperito dalla parte quale ricorso per cassazione non ne determina l'inammissibilità, poiché se ne impone, invece, l'esatta qualificazione, cui consegue la trasmissione degli atti al giudice competente, conformemente ai principi generali di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis del quale è espressione l'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., che ritiene l'impugnazione ammissibile indipendentemente dalla qualificazione data ad essa dalla parte che l'ha proposta e prevede che, se l'impugnazione è proposta a un giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente, ferma restando, ovviamente, la libertà di valutazione di quest'ultimo;

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispon la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Ancona. Così d