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Ordinanza — n. 9298/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against revocation of probation due to drug trafficking incompatible with social service. Outcome: appeal inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9298/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the revocation of probation for drug trafficking deemed incompatible with social service. The appellant argued the decision was too severe, but the court found his arguments sterile and failed to challenge the Tribunal's global assessment of his recidivism. The ruling emphasizes that revocation requires a logical justification based on the specific incompatibility of the offender's conduct with the rehabilitative purpose of the measure.

Regesto Legislator

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Art. 47, undicesimo comma, legge 26 luglio 1975, n. 354; The revocation of probation is not automatic upon violation but requires the supervisory judge to logically determine that the specific conduct is concretely incompatible with the continuation of the probationary experiment, considering the global evolution of the offender's behavior.

Parole chiave

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probation revocation social service experiment drug trafficking supervisory judge discretion inadmissible appeal rehabilitative purpose retroactive effect revoca dell'asilo

Disposizioni normative citate

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Art. 47, undicesimo comma, legge 26 luglio 1975, n. 354
343 del 1987, l'illegittimità costituzionale dell'art. 47, decimo comma, della legge 26 luglio 1975, n.
Sentenza n. 343 del 1987 della Corte Costituzionale

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo
Sez. 1, n. 27711 del 06/06/2013, De Martino
Sez. 1, n. 27711 del 06/06/2013, De Martino, Rv.
Sez. 1, n. 2566 del 07/05/1998, Lupoli
Sez. 1, n. 30525 del 30/06/2010, Giaccio
Sez. 1, n. 1180 del 17/02/2000, Cornerò
Sez. 1, n. 1180 del 17/02/2000, Cornerò, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL ASRI RACHID (CUI 01KACSO) nato il 20/09/1977 avverso l'ordinanza del 16/04/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che con il provvedimento impugnato è stata disposta, nei confronti di Rachid El Asri, la revoca, con effetto ex tunc, della misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale, con conseguente prosecuzione dell'espiazione della pena in regime ordinario, per essersi egli reso protagonista, prima dell'ammissione, di comportamenti radicalmente incompatibili con la prosecuzione dell'esecuzione della prova in regime alternativo, che gli sono valsi la sottoposizione alla misura cautelare della custodia in carcere; che, in proposito, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'affermare — in ossequio al dettato dell'art. 47, undicesimo comma, legge 26 luglio 1975, n. legge 26 luglio 1975, n. 354, — che la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale discende non già dalla mera violazione della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura, ma, piuttosto, dal fatto che il giudice, nel suo insindacabile apprezzamento di fatto, ritenga, con motivazione logica, adeguata e non viziata, che la violazione commessa costituisca, in concreto, sopravvenienza incompatibile con la prosecuzione della prova (così, tra le altre, Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo, Rv. 275239;

Sez. 1, n. 27711 del 06/06/2013, De Martino, Rv. 256479; Sez. 1., n. 2566 del 07/05/1998, Lupoli, Rv. 210789); che, in tal modo, il giudizio sulla revoca, pur in presenza di un comportamento del soggetto contrario alle prescrizioni, è rimesso alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza, che ha solo l'obbligo di giustificare logicamente e adeguatamente l'uso del potere conferitogli; che il contenuto del giudizio affidato al Tribunale di sorveglianza è ulteriormente caratterizzato, sul piano della ricostruzione sistematica dell'istituto, dal rilievo che il tratto distintivo della revoca è costituito dalla natura sanzionatoria e dagli effetti impeditivi dell'ulteriore svolgimento dell'esperimento della prova, sul presupposto della sua incompatibilità con la condotta tenuta dal condannato, e dal riflesso che tale tratto caratterizzante ha sul contenuto del giudizio affidato all'autorità giudiziaria; che il Tribunale di sorveglianza, nella revoca, è, infatti, chiamato a valutare la gravità di singoli, specifici, episodi per verificare se essi siano o mano incompatibili con la prosecuzione della prova, mentre, per stabilirne l'esito, deve procedere a una valutazione globale dell'intero periodo nell'ottica del recupero sociale del condannato (Sez. 1, n. 30525 del 30/06/2010, Giaccio, Rv. 248376;

Sez. 1, n. 1180 del 17/02/2000, Cornerò, Rv. 215706); che il Tribunale di sorveglianza, ancora, nel procedere alla revoca dell'affidamento, è tenuto a determinare il periodo di pena da considerarsi eventualmente scontato da parte del condannato, procedendo a un'attenta disamina del periodo di prova da lui trascorso onde stabilire, al là di ogni automatismo, se — ed eventualmente fino a qual punto — possa ragionevolmente ritenersi che l'affidato abbia raggiunto un grado, sia pur parziale, di risocializzazione, a tal fine considerando anche il concreto carico delle prescrizioni imposte, nonché la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca (Sez. 1, n. 490 del 03/11/2015, dep. 2016, Perra, Rv. 265859;

Sez. 1, n. 9314 del 19/02/2014, Attianese, Rv. 259474; Sez. 1, n. 2667 del 18/10/2011, dep. 2012, Zangara, Rv. 251844); che va ricordato, al riguardo, che la Corte costituzionale — nel dichiarare, con la sentenza n. 343 del 1987, l'illegittimità costituzionale dell'art. 47, decimo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui, in caso di revoca del provvedimento di ammissione all'affidamento in prova per comportamento incompatibile con la prosecuzione della prova, non stabilisce gli effetti conseguenti — ha affermato che il Tribunale di sorveglianza, una volta disposta la revoca della misura alternativa, deve procedere a determinare la residua pena detentiva ancora da espiare sulla scorta di una valutazione discrezionale, da condurre in considerazione della durata delle limitazioni patite dal condannato e del comportamento tenuto durante l'intero corso dell'esperimento; che, nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha rilevato che la partecipazione del condannato, tra giugno ed ottobre del 2024, a plurimi episodi di spaccio, proseguiti sino ad epoca successiva all'ammissione alla misura alternativa, avvenuta il 17 settembre 2024, e di poco anteriore rispetto all'inizio della sua concreta esecuzione, risalente al 29 novembre 2024, siano senz'altro sintomatici di mancata adesione all'iniziativa risocializzante e di inveterata indifferenza al rispetto di regole e prescrizioni, del tutto incompatibile con la prosecuzione dell'affidamento in prova al servizio sociale, e che dal fallimento dell'intervento rieducativo discenda — per necessità e tenuto conto anche della limitata durata della misura alternativa — il carattere retroattivo della revoca; che, a fronte di uno sviluppo argomentativo completo, coerente ed armonico, il ricorrente proporre obiezioni di marcata sterilità, che non si emancipano da un'ottica ispirata alla mera confutazione, e si duole, in termini di assoluta genericità, della severità della decisione impugnata che si palesa, piuttosto, congruamente motivata e frutto del fisiologico esercizio della discrezionalità giudiziale, a fronte del quale egli oppone obiezioni del tutto inidonee ad individuare sintomi di illogicità o contraddittorietà; che, invero, la circostanza che El Asri, a far data dal concreto avvio dell'esecuzione della misura alternativa, non si sia reso, per quanto consta, autore di ulteriori reati non vale a smentire, sul piano logico, le conclusioni raggiunte dal Tribunale di sorveglianza in ordine al radicale ed originario fallimento dell'iniziativa rieducativa, promossa nei confronti di soggetto che, ancora dopo aver chiesto ed ottenuto l'affidamento in prova al servizio sociale, si è dimostrato immeritevole della fiducia accordatagli e tenacemente proclive al crimine, come comprovato dalla sistematicità della più recente attività criminosa e dal possesso di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente di varia tipologia; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di e