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Ordinanza — n. 9297/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding inadmissible fishing tool claim due to lack of immediate justification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9297/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's decision to reject the defendant's late claim that seized items were fishing tools. The defendant argued the knife and stick were used for sea urchin fishing, but the court found no immediate justification presented during the trial. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110; Il motivo giustificativo rilevante non è quello dedotto a posteriori dall'imputato, ma quello espresso immediatamente e verificabile dai verbalizzanti.

Parole chiave

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inadmissible appeal justified reason fishing tools administrative fine immediate verification insufficienza di prove mancata prova di parzialità censura dell'apprezzamento delle prove

Disposizioni normative citate

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Art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 19307 del 30/01/2019, Naimi
110, non è quello dedotto a posteriori dall'imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso immediatamente, in quanto riferibile all'attualità e suscettibile di una immediata verifica da parte dei verbalizzanti» (Sez. 1, n. 19307 del 30/01/2019, Naimi, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASSANELLI FELICE nato a BISCEGLIE il 16/01/1961 avverso la sentenza del 30/05/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che la decisione censurata ha correttamente ritenuto l'irrilevanza della giustificata offerta dall'imputato in dibattimento, giacché, ha da tempo chiarito la giurisprudenza di legittimità, «Il "giustificato motivo" rilevante ai sensi dell'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, non è quello dedotto a posteriori dall'imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso immediatamente, in quanto riferibile all'attualità e suscettibile di una immediata verifica da parte dei verbalizzanti» (Sez. 1, n. 19307 del 30/01/2019, Naimi, Rv. 276187 — 01); che, peraltro, il giudice di merito ha ritenuto, in termini non censurabili in sede di legittimità, che il coltello ed il bastone sequestrati a Felice Cassanelli non si prestano a fungere, come da lui tardivamente dedotto, da strumenti adibti alla pesca dei ricci; che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il