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Ordinanza — n. 9293/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9293/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9293/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOCCIA FRANCESCO nato a FRATTAMINORE il 28/02/1965 avverso la sentenza del 02/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che l'unica censura in origine proposta da Francesco Moccia attiene alla possibilità, per il giudice di appello, di applicare, ex officio ed a prescindere dalla proposizione, sul punto, di rituale impugnazione, sanzioni accessorie previste per legge e, nondimeno, non applicate da quello di primo grado; che la doglianza è manifestamente infondata, avendo la giurisprudenza di legittimità da tempo chiarito che «È legittima l'applicazione d'ufficio, da parte del giudice di appello, delle pene accessorie, non applicate in primo grado, che conseguono di diritto alla condanna come effetti della stessa, ancorché la cognizione della specifica questione non sia stata devoluta con impugnazione del pubblico ministero» (così, da ultimo, Sez. 6, n. 6528 del 24/01/2025, Filocamo, Rv. 287589 - 01); che, con la successiva memoria del 12 novembre 2025, il ricorrente ha introdotto un'ulteriore e distinta questione, attinente all'incidenza della parziale estinzione della pena principale in forza di concessione dell'indulto sull'applicazione e la misura delle sanzioni accessorie, che deve intendersi preclusa, avuto riguardo al principio, pacifico nell'esperienza applicativa, secondo cui «L'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione» (Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, Di Giacinto, Rv. 277850 - 01); che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 9293/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 6, n. 6528 del 24/01/2025, Filocamo, Rv. 287589 - 01); che, con la successiva memoria del 12 novembre 2025, il ricorrente ha introdotto un'ulteriore e distinta questione, attinente all'incidenza della parziale estinzione della pena principale in forza di concessione dell'indulto sull'applicazione e la misura delle sanzioni accessorie, che deve intendersi preclusa, avuto riguardo al principio, pacifico nell'esperienza applicativa, secondo cui «L'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione» (Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, Di Giacinto, Rv. 277850 - 01); che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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probabilità di successo del ricorso allegazioni insufficientemente motivate asserzione difendibile facoltà di astenersi dal testimoniare ritardo ingiustificato dell'azione penale false dichiarazioni senza giuramento
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOCCIA FRANCESCO nato a FRATTAMINORE il 28/02/1965 avverso la sentenza del 02/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che l'unica censura in origine proposta da Francesco Moccia attiene alla possibilità, per il giudice di appello, di applicare, ex officio ed a prescindere dalla proposizione, sul punto, di rituale impugnazione, sanzioni accessorie previste per legge e, nondimeno, non applicate da quello di primo grado; che la doglianza è manifestamente infondata, avendo la giurisprudenza di legittimità da tempo chiarito che «È legittima l'applicazione d'ufficio, da parte del giudice di appello, delle pene accessorie, non applicate in primo grado, che conseguono di diritto alla condanna come effetti della stessa, ancorché la cognizione della specifica questione non sia stata devoluta con impugnazione del pubblico ministero» (così, da ultimo, Sez. 6, n. 6528 del 24/01/2025, Filocamo, Rv. 287589 - 01); che, con la successiva memoria del 12 novembre 2025, il ricorrente ha introdotto un'ulteriore e distinta questione, attinente all'incidenza della parziale estinzione della pena principale in forza di concessione dell'indulto sull'applicazione e la misura delle sanzioni accessorie, che deve intendersi preclusa, avuto riguardo al principio, pacifico nell'esperienza applicativa, secondo cui «L'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione» (Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, Di Giacinto, Rv. 277850 - 01); che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d