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Ordinanza — n. 9292/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it challenged substantive elements rather than sentencing will or legality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9292/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to weigh generic mitigating circumstances against recidivism, but the Court held that appeals against sentencing must strictly address the expression of the defendant's will, legal qualification errors, or sentencing legality. Since the appellant's complaint concerned the existence of crime elements rather than these specific grounds, the appeal was rejected as manifestly unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against sentencing judgments are admissible only for defects regarding the expression of the defendant's will, lack of correlation between request and judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty, excluding challenges to the substantive elements of the crimes.

Parole chiave

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inadmissible appeal sentencing appeal recidivism mitigating circumstances Cassation procedure recidiva nell'infrazione attenuazione della pena revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCHESE EUGENIO nato a CATANIA il 12/06/1994 avverso la sentenza del 16/06/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che, con sentenza del 16 giugno 2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania ha applicato, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., ad Eugenio Marchese la pena di quattro anni di reclusione e 6.000 euro di multa in relazione a reati in materia di armi e sostanze stupefacenti; che l'imputato ha proposto, tramite il difensore, avv.

Pierpaolo Montalto, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con i quali lamenta che il giudice di merito abbia omesso di riconoscere la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata recidiva; che il ricorso vede su motivi manifestamente infondati; che, invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza», sicché è testualmente esclusa la possibilità di far valere vizi che attengano alla sussistenza degli elementi costitutivi dei reati oggetto di addebito, potendo il controllo giudiziale esercitarsi esclusivamente sulla manifestazione dell'intento dell'imputato di accedere al rito, sul contenuto dell'accordo tra le parti come recepito in sentenza, sulla correttezza delle norme cui sono riferite le fattispecie concrete e sul rispetto del canone della legalità della pena e delle misure di sicurezza eventualmente applicate; che, nel caso in esame, il Giudice per le indagini preliminari, nell'avallare l'accordo raggiunto tra le parti, ha congruamente motivato in ordine: all'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; all'attitudine degli elementi istruttori versati in atti a comprovare la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai reati ascrittigli; alla qualificazione giuridica delle condotte; all'applicazione delle circostanze attenuanti; alla commisurazione della pena base e di quella applicata a titolo di aumento per la continuazione; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così