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Ordinanza — n. 9290/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9290/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9290/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZITO GIUSEPPE nato a PALERMO il 20/05/2000 avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che, con l'unico motivo, Giuseppe Zito, condannato in entrambi i gradi di merito per avere violato il divieto di accedere e stazionare, per dodici mesi, presso la Piazza Giulio Cesare di Palermo (c.d. «DASPO urbano»), si duole dell'omessa applicazione della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., che la Corte di appello ha negato sul rilievo della non minimale offensività della condotta, apprezzabile dalla spregiudicatezza mostrata dall'agente nel portarsi, senza plausibili ragioni, nel luogo per lui off limits, nonché della correlata intensità del dolo; che il ricorrente, per contro, svolge contestazioni di tangibile fragilità, attinenti all'astratta riconoscibilità del beneficio, e formula obiezioni di assoluta genericità, che non si emancipano da un approccio teso alla diversa valutazione delle emergenze istruttorie e non tengono conto delle caratteristiche dell'istituto evocato e, precipuamente, dell'interpretazione che ne ha fornito la giurisprudenza di legittimità, rispetto alla quale la decisione impugnata si pone in linea di coerente continuità, secondo cui: - nell'interpretazione dell'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto il giudice di merito, chiamato a pronunziarsi sulla relativa richiesta, è tenuto a fornire adeguata motivazione del suo convincimento, frutto della valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, compiuta utilizzando quali parametri di riferimento i criteri previsti dall'art. 133, comma 1, cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 9290/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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risarcimento per atto illecito violazione del divieto d'entrata infrazione alle norme della circolazione violazione delle norme zonali oltraggio alla corte godimento dei diritti civili

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
«DASPO urbano»), si duole dell'omessa applicazione della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZITO GIUSEPPE nato a PALERMO il 20/05/2000 avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che, con l'unico motivo, Giuseppe Zito, condannato in entrambi i gradi di merito per avere violato il divieto di accedere e stazionare, per dodici mesi, presso la Piazza Giulio Cesare di Palermo (c.d. «DASPO urbano»), si duole dell'omessa applicazione della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., che la Corte di appello ha negato sul rilievo della non minimale offensività della condotta, apprezzabile dalla spregiudicatezza mostrata dall'agente nel portarsi, senza plausibili ragioni, nel luogo per lui off limits, nonché della correlata intensità del dolo; che il ricorrente, per contro, svolge contestazioni di tangibile fragilità, attinenti all'astratta riconoscibilità del beneficio, e formula obiezioni di assoluta genericità, che non si emancipano da un approccio teso alla diversa valutazione delle emergenze istruttorie e non tengono conto delle caratteristiche dell'istituto evocato e, precipuamente, dell'interpretazione che ne ha fornito la giurisprudenza di legittimità, rispetto alla quale la decisione impugnata si pone in linea di coerente continuità, secondo cui: - nell'interpretazione dell'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto il giudice di merito, chiamato a pronunziarsi sulla relativa richiesta, è tenuto a fornire adeguata motivazione del suo convincimento, frutto della valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, compiuta utilizzando quali parametri di riferimento i criteri previsti dall'art. 133, comma 1, cod. pen.

— modalità della condotta, grado di colpevolezza da esse desumibile ed entità del danno o del pericolo — e, specificamente, indicando quelli ritenuti all'uopo rilevanti (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590; Sez. 2, n. 37834 del 02/12/2020, Mifsud, Rv. 280466 - 01; Sez. 6, n. 5107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647); - in caso di diniego della causa di non punibilità, il prescritto onere motivazionale deve intendersi, peraltro, soddisfatto anche qualora il giudice, pur non dedicando alla questione apposite ed espresse considerazioni, abbia comunque qualificato la condotta dell'agente in termini tali da escludere impliciter che il fatto possa essere ritenuto particolarmente tenue (Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, Tempera, Rv. 27003;

Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016, Scopazzo, Rv. 268499); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.