Italian Court dismisses appeal for voluntary surrender claim as generic and lacking specific argumentation against lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Giuseppe Scirocco's appeal inadmissible due to the generic nature of his arguments regarding voluntary surrender. Scirocco contested the lower court's refusal to recognize voluntary surrender under Article 56 of the Penal Code, but failed to specifically address the court's reasoning on the necessity of annulling collective contributions. The court ruled that an appeal must directly confront the specific grounds of the decision to avoid the defect of aspecificity under Article 591 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 56, comma 3, cod. pen.; Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it is generic and fails to specifically confront the reasoning of the decision under review, thereby violating the requirement of aspecificity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIROCCO GIUSEPPE nato a SAN SEVERO il 12/10/1960 avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Scirocco; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in tutte le sue forme, in ordine al mancato riconoscimento della desistenza volontaria di cui all'art. 56, terzo comma, cod. pen., è inammissibile, in quanto aspecifico, omettendo la difesa di confrontarsi effettivamente con la motivazione dell'impugnata sentenza (sulla mancanza di specificità del motivo, che va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità per violazione dell'art. 591 comma 1, lett. c), cod. proc. pen., v., ex plur., Sez. 3, n. 44882 del 18/7/2014, Cariolo, Rv. 260608 — 01;
Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568 - 01; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849 — 01; Sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo, n. m.). Nella motivazione della gravata sentenza (v. pag. 4), si è, infatti, disattesa l'eccezione difensiva, correttamente applicando al caso di specie il principio secondo cui «in tema di tentativo, il concorrente nel reato plurisoggettivo, per beneficiare della desistenza volontaria, non può limitarsi ad interrompere la propria azione criminosa, occorrendo, invece, un "quid pluris" consistente nell'annullamento del contributo dato alla realizzazione collettiva e nella eliminazione delle conseguenze dell'azione che fino a quel momento si sono prodotte» (Sez. 2, n. 22503 del 24/04/2019, Calabro', Rv. 275421 - 01;
Sez. 1, n. 9284 del 10/01/2014, Losurdo, Rv. 259250 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 18 novemb