Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 9284/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific misstatement of trial findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9284/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal by Aldo Corleone inadmissible, rejecting his claim that the lower court misstated trial findings regarding attempted extortion. The court ruled that the appellant merely offered an alternative factual reading without pinpointing specific procedural errors, which falls outside the scope of cassation review. Consequently, the court affirmed that it cannot re-evaluate the credibility of victim and witness statements or reconstruct facts differently from the district court's analysis.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. b) c.p.p.: The cassation court cannot review the factual assessment of evidence or offer a different reconstruction of events when the appeal lacks a precise identification of specific misstatements of trial findings.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal misstatement of findings factual assessment attempted extortion procedural inadmissibility tentata estorsione abbandono del procedimento per truffa corruzione nell'esecuzione forzata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.
Art. 365, comma 1, lett. b) c.p.p.
Art. 129 cod. proc. pen.
«l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.» (Sez.
art. 129 cod. proc. pen
«l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.» (Sez.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018
280601; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv.
Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017
273217; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv.
Sez. U, n. 33583 del 26/03/2015
271623 - 01; Sez. U, n. 33583 del 26/03/2015, Lo Presti, Rv.
Sez. 1, n. 51171 del 11/06/2018
sul punto; Sez. 1, n. 51171 del 11/06/2018, Piccirillo, Rv.
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015
274478; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv.
Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012
265482; Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv.
Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012
253214; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep.
Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011
255087; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv.
Sez. U, n. 32 del 22/11/2000
pen.» (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORLEONE ALDO nato a COSENZA il 11/09/1978 avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Aldo Corleone; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di tentata estorsione, non è consentito in questa sede, in quanto soltanto formalmente lamenta un vizio di travisamento delle risultanze processuali, finendo invero per prospettare un'alternativa lettura di merito e un diverso giudizio di rilevanza e attendibilità delle dichiarazioni rilasciate dalla persona offesa e dai testimoni, che esulano dal perimetro valutativo e cognitivo del sindacato di legittimità; che, infatti, non ravvisandosi una pertinente e puntuale individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito ed escludendo che integri l'invocato difetto un presunto errore nella valutazione delle emergenze processuali, che risultano, invece, correttamente analizzate dalla Corte distrettuale, deve sottolinearsi come a questa Corte sia precluso ogni vaglio critico circa l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e delle deposizioni testimoniali, nonché di procedere a nuovo e diverso apprezzamento delle risultanze acquisite, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti, con criteri diversi da quelli utilizzati nei precedenti gradi (cfr.

Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623 - 01; Sez. U, n. 33583 del 26/03/2015, Lo Presti, Rv. 264481, non mass. sul punto; Sez. 1, n. 51171 del 11/06/2018, Piccirillo, Rv. 274478; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Maggio, Rv. 255087; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; considerato che, pur essendo attualmente maturati i termini di prescrizione, non è possibile procedere alla dichiarazione di estinzione del reato, dovendosi ribadire che:

«l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L. Rv. 217266 - 01);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 1