Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to repetitive complaint and lack of argumentation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeals by Carmine and Ugo Piccinonno inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants argued that the lower court erred in refusing the mitigating circumstance of provocation under Article 62 of the Penal Code. The court rejected this claim as a mere repetition of arguments already dismissed at the appellate level without providing new reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62, comma 1, n. 2 c.p.; The Supreme Court dismisses appeals based solely on the repetition of grievances already rejected by the appellate court, which fails to perform its critical function of providing reasoned argumentation against the contested judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PICCINONNO CARMINE nato a SCORRANO il 17/07/1958 PICCINONNO UGO nato a TRICASE il 13/09/1979 avverso la sentenza del 15/01/2025 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi proposti, con il medesimo atto, nell'interesse di Carmine Piccinonno e Ugo Piccinonno; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omessa applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 2, cod. pen, si risolve nella pedissequa reiterazione di doglianza già dedotta in appello e puntualmente disattesa dalla Corte distrettuale, omettendo, quindi, di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr. ex plur., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01). che, premesso che la valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di fatto, richiesti ai fini della applicabilità delle circostanze, rappresenta una questione rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, e come tale censurabile in questa sede solo ove sorretta da ragioni arbitrare e illogiche, deve rilevarsi come, nel caso di specie, i giudici di appello, conformemente ai principi di diritto consolidati da questa Corte (Sez. 5, n. 23031 del 03/03/2021, Tripoli, Rv. 281377 - 01;
Sez. 1, n. 21409 del 27/03/2019, Leccisi, Rv. 275894 - 02), abbiano posto a base della ritenuta non configurabilità della attenuante della provocazione, una lineare e logica motivazione (si veda pag. 7 della sentenza impugnata, ove si è indicato come non possa considerarsi provocatoria la condotta consistita nella legittima richiesta, rivolta dalla vittima ai due imputati, della consegna delle chiavi del cancello condominiale dell'immobile loro espropriato, atteso che questi cercavano di impedirne la fruizione alla persona offesa, divenutane nuovo proprietario); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 18 novembre