Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 9275/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for vagueness and failure to cite specific legal grounds under Article 125 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9275/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Antonio Gallo inadmissible due to its failure to meet statutory requirements for specific legal arguments. The appellant challenged the Court of Appeal's decision on the crime of receiving stolen goods, alleging violations of Article 125, paragraph 3, of the Criminal Procedure Code regarding the subjective element of the offense. The court rejected these claims because the appeal was formulated in generic terms without citing specific legal reasons or factual elements supporting the dissent, violating established principles of reasoned criticism in criminal appeals.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 125, comma 3, cod. proc. pen.; Artt. 581 e 591 cod. proc. pen.: An appeal must be formulated with specific legal and factual grounds; generic or vague arguments lacking a direct comparison with the lower court's reasoning render the appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal admissibility specific legal grounds requirement subjective element of crime vague appeal arguments Criminal Procedure Code Italy allegazioni insufficientemente motivate motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Gallo; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contestano vizio di violazione di legge e, in maniera del tutto vaga, presunte carenze motivazionali, in ordine all'art. 125, comma 3, cod.
Artt. 581 e 591 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B.
Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv.
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv.
Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013
277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv.
Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo
255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv.
Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007
253849- 01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLO ANTONIO nato a NAPOLI il 17/07/1970 avverso la sentenza del 20/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Gallo; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contestano vizio di violazione di legge e, in maniera del tutto vaga, presunte carenze motivazionali, in ordine all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., è formulato in termini non consentiti dalla legge in questa sede: esso è, infatti, generico, per indeterminatezza e aspecificità, nonché basato su considerazioni inconferenti, prive di diretta correlazione con le logiche e corrette argomentazioni spese dalla Corte di appello nel ritenere integrato anche l'elemento soggettivo del reato di ricettazione (si veda, in particolare, pag. 3 della impugnata sentenza); che, invero, nella giurisprudenza di questa Corte, è consolidato il principio di diritto secondo cui:

«la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt.581 e 591 cod. proc. pen.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta» (così, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584; vedi anche:

Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849- 01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 18 novembre 20