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Ordinanza — n. 9274/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9274/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9274/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NASTRO CIRO nato a NAPOLI il 18/03/1978 avverso la sentenza del 24/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; (7S • Letto il ricorso proposto nell'interesse di Ciro Nastro; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, poiché i giudici di appello, richiamando e applicando correttamente i principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità in materia (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 9274/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610;

Parole chiave

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attenuazione della pena reiterazione di reati penali condono delle spese procedurali spese di difesa motivi di cassazione recupero delle spese esecutive
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NASTRO CIRO nato a NAPOLI il 18/03/1978 avverso la sentenza del 24/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; (7S •

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Ciro Nastro; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, poiché i giudici di appello, richiamando e applicando correttamente i principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità in materia (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610;

Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826 - 01), hanno sottolineato come, nel caso di specie, siano diverse le ragioni che ostano al riconoscimento delle suddette attenuanti: l'assenza di elementi o circostanze positivamente apprezzabili, i plurimi precedenti penali, anche specifici, di cui risulta gravato l'odierno ricorrente, nonché il disinteresse processuale e la totale assenza di segni di ravvedimento da parte di quest'ultimo (si veda pag. 4 della impugnata sentenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 18 novembre 2025